La presente per informarvi che con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (G.U. n. 152 del 3 luglio 2026, S.O. n. 26), in attuazione della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023), è stato approvato il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377) e dalla stessa data sono abrogati gli articoli da 1 a 191 del D.P.R. 917/1986 (art. 376).
Si prega prendere atto che le norme di seguito riportate potrebbero subire ulteriori variazioni con la legge di Bilancio 2027 in corso di approvazione.
Il nuovo Testo Unico rappresenta il punto di arrivo del processo di revisione della fiscalità diretta avviato con la legge delega. Si tratta di un testo di riordino: le norme vigenti vengono raccolte e coordinate in un unico testo di 377 articoli, senza modificare, in linea generale, le regole sostanziali di tassazione. Il nuovo TUIR recepisce quindi le principali novità introdotte negli ultimi anni, molte delle quali sono già in vigore (residenza fiscale dal 2024; limite alle detrazioni, auto aziendali e tracciabilità delle spese dal 2025; aliquota IRPEF del 33% dal 2026), nonché le modifiche apportate dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. decreto Omnibus).
Dal 1° gennaio 2027 cambia anche la numerazione degli articoli: ad esempio, il reddito di lavoro dipendente passa dall’art. 51 all’art. 53, il reddito di lavoro autonomo dall’art. 54 all’art. 56 e il riordino delle detrazioni dall’art. 16-ter all’art. 18. Nel seguito gli articoli citati, salvo diversa indicazione, sono quelli del nuovo TUIR.
Le disposizioni interessano sia le persone fisiche sia il mondo professionale e imprenditoriale, con particolare attenzione alla fiscalità dei redditi elevati, alla disciplina del lavoro autonomo, ai fringe benefit e alle operazioni straordinarie.
Di seguito lo Studio intende dare una visione generale di tali importanti novità, riservandosi poi di approfondire i vari temi secondo le specifiche necessità, ed opportunità.


