Con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 è stato approvato il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che si applica dal 1° gennaio 2027 e sostituisce il TUIR del 1986.
Si tratta soprattutto di un riordino: le regole in vigore vengono raccolte in un unico testo e cambia la numerazione degli articoli. Molte delle novità sono già operative dal 2024-2026 e vanno quindi tenute presenti fin da ora.
I punti principali
- IRPEF a tre scaglioni: 23% fino a € 28.000, 33% fino a € 50.000, 43% oltre.
- Residenza fiscale: per essere considerati residenti in Italia basta uno solo dei criteri (residenza civilistica, domicilio inteso come centro delle relazioni personali e familiari, presenza fisica). È un tema da verificare con attenzione per chi è iscritto all’AIRE.
- Detrazioni per redditi oltre € 75.000: gli oneri detraibili sono ammessi entro un tetto che dipende dal reddito e dal numero di figli a carico. Spese sanitarie e mutui stipulati fino al 2024 restano esclusi.
- Figli a carico: la detrazione spetta per i figli tra 21 e 30 anni e, senza limite di età, per quelli con disabilità. Sotto i 21 anni opera l’Assegno Unico.
- Fringe benefit: fino al 2027 sono esenti fino a € 1.000, oppure € 2.000 per chi ha figli a carico. Vi rientrano anche bollette, affitto e interessi del mutuo della prima casa.
- Auto aziendali: il benefit tassabile è del 10% per le auto elettriche, del 20% per le ibride plug-in e del 50% per le altre. Aumenta per le auto con più di cinque anni.
- Professionisti: nuove regole su spese riaddebitate ai clienti, spese non rimborsate e crediti d’imposta acquistati (imposta sostitutiva del 26%).
- Tracciabilità: vitto, alloggio, taxi e NCC sostenuti in Italia sono deducibili solo se pagati con strumenti tracciabili.
- Imprese: confermate la neutralità di fusioni, scissioni e conferimenti e la possibilità di riallineare i valori fiscali con imposta sostitutiva.


