La presente per informarvi che l’art. 2 del D.Lgs 148/2026 ha modificato la disciplina relativa alla determinazione del valore del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
VALORE DEL FRINGE BENEFIT
Resta ferma la regola generale di cui all’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, che prevede di assumere, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
Tale percentuale è ridotta al:
• 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
• 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.


